PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La riproduzione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, delle leggi e dei regolamenti, nonché degli atti amministrativi e dei provvedimenti giudiziari, sono libere, con le sole eccezioni e limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali».

      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 64-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. L'utente legittimo ha il diritto di ottenere, senza ulteriori spese, gli aggiornamenti indispensabili al corretto funzionamento del programma informatico.
      3-ter. L'utente legittimo ha diritto a ricevere, in base alle tecnologie disponibili, le informazioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali ovvero dei documenti informatici lecitamente elaborati, nonché di ottenere tutte le informazioni occorrenti per convertire agevolmente i dati elaborati in modo da salvaguardare il risultato delle proprie autonome elaborazioni creative».

      3. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Costituiscono legittima eccezione ai sensi della presente legge gli atti di fruizione, di libera comunicazione e di riproduzione che siano direttamente funzionali ad attività di critica o che siano realizzati da parte di cittadini disabili, nei limiti giustificati da tali utilizzazioni, purché effettuati senza scopo di lucro, a

 

Pag. 4

condizione che non costituiscano, anche indirettamente, forme di illecita concorrenza, anche da parte di terzi, all'utilizzazione economica dell'opera garantita ai titolari dei diritti. È libera l'utilizzazione parziale e occasionale di opere protette nell'ambito delle attività di insegnamento e di ricerca scientifica oppure per finalità di documentazione, di studio ovvero per usi o per finalità sociali a carattere non commerciale rispetto ai contenuti o ai supporti utilizzati».

      4. L'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 71. - 1. I complessi, le bande dilettantistiche, i gruppi musicali e le altre formazioni comunque denominate, anche nell'ambito di enti o di organizzazioni amatoriali, che non svolgono professionalmente esecuzioni musicali a scopo di lucro, possono eseguire liberamente in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per i diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata occasionalmente, a fini di diffusione della cultura musicale, con l'obbligatoria citazione degli autori dei brani eseguiti».